REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO - A.T.A.P.S. ONLUS - Tutela Ambientale

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REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO.


Acque principali

Fiume Sele: da ponte Barizzo alla foce;
Fiume Alento: dal ponte presso la ferrovia di Casalvelino alla foce.

Acque secondarie
Tutte le altre della Provincia.

Tempi di pesca

Nelle acque secondarie l’esercizio della pesca è vietato dalle ore 24 alle ore 5.
E’ vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nel periodo segnato a fianco di ciascuno:
Trota (qualsiasi specie), dal tramonto della prima domenica di ottobre all’alba della prima domenica di febbraio;
Tinca e carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
Gambero di fiume (ogni specie) dai 1° di novembre al 30 giugno;

E’ sempre vietata la pesca alla trota Macrostigma specie in estinzione integralmente protetta.

Misure minime e limite di cattura
-Trota lago: cm 30  
-Trota di fiume qualsiasi specie: cm 22
-Tinca: cm 25
-Carpa: cm 30
-Anguilla: cm 25
-Gambero qualsiasi specie: cm 7
-Cefalo: cm 20
-Spigola: cm 25

Per ogni giornata di pesca il pescatore non professionale non può catturare più di 5 capi complessivi di salmonidi. Il limite del pescato giornaliero non potrà essere superiore a chilogrammi cinque. Tali limite non si applica a singola preda di peso superiore.

Principali divieti
E’ vietata la pesca con la dinamite o altro materiale esplodente , con sostanze nocive, con corrente elettrica o generatori della stessa, con armi da fuoco.
E’ vietato collocare reti o apparecchi fissi o mobili che occupino più della metà del corso o bacino d’acqua.
E’ vietato l’uso e la pasturazione e la detenzione delle seguenti esche: uova di salmone o altri pesci, sangue e suoi derivati.
E’ vietata la pesca subacquea, con le mani, con la fiocina o arpione, con l’uso di fonti luminose.
Nelle acque prevalentemente popolate da salmonidi è vietato l’uso la pasturazione e la detenzione della larva di mosca carnaria denominata bigattino

Vige il divieto assoluto di pesca a tutte le specie ittiche durante il periodo di divieto della pesca alla trota:
A
- FIUME BUSSENTO: DALLE SORGENTI FINO AL PONTE DELLA FERROVIA DI TORRE ORSAIA SANTA MARINA;
B - FIUME ALENTO: DALLA SORGENTE FINO ALLO SFOCIO NELLA DIGA ALENTO IN COMUNE DI PRIGNANO CILENTO;
C - FIUME CALORE SALERNITANO:DALLA SORGENTE ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE FASANELLA , COMPRESO QUEST’ULTIMO;
D - FIUME FARAONE E MINGARDO DALLE SORGENTI IN COMUNE DI ROFRANO FINO ALLO SCALO FERROVIARIO DI CENTOLA.
E - FIUME TANAGRO-CALORE LUCANO DAI CONFINI DELLE REGIONE IN COMUNE DI CASALBUONO AL PONTE NUOVO DI SAN GIOVANNI  SULLA PROV.LE TEGGIANO-SALA CONSILINA; DAL PONTE DELLA S.P. N.36/A NEI PRESSI DELLA STAZIONE  FERROVIARIA DI SICIGNANO D.ALBURNI, FINO ALLA CONFLUENZA CON FIUME SELE, IN OCMUNE DI CONTURSI TERME.
F - FIUME S.ANTUONO (POLLA) DALLE SORGENTI FINO ALLO SFOCIO NEL FIUME TANAGRO.

 
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